Ferrara dalla parte degli artisti di strada, modificato il regolamento di polizia urbana

L'iniziativa portata avanti da Simona Liggieri con la collaborazione di Urban Center

27-06-2017

Ferrara città amica degli artisti di strada tutto il tempo dell'anno. Una buona notizia che arriva grazie all'impegno di Simona Leggieri, ferrarese d'adozione, 26 anni, insegnante e artista di strada con una passione per la clownerie. "Dal mese di aprile è più semplice esibirsi, l'articolo 40 del regolamento di polizia urbano è stato cambiato nei contenuti - racconta - perché ciò avvenisse ho lavorato con i ragazzi di Urban Center e ci siamo ispirati a Fnas, Torino e Bologna per apportare le modifiche che valgono in città, ma anche a Voghiera e Masitorello".  Diventano così due i paesi della provincia estense, che si sono accodati al nuovo corso cittadino stimolato da Simona e portato a termine nell'ambito di un percorso intrapreso con il centro comunale nato per costruire percorsi di trasformazione urbana condivisi con gli abitanti.  

 

 

Art. 40
- SPETTACOLI DI STRADA -

1. Conformemente alle disposizioni del Ministero dei beni, attività culturali e turismo, rientrano nella categoria degli “artisti di strada”, che si esibiscono con carattere artistico, musicale, canoro, teatrale, figurativo, i giocolieri, i mimi, i burattinai, i musicisti, i cantanti, i danzatori, i prestigiatori, i saltimbanchi, i ritrattisti, i pittori, i caricaturisti, i fachiri, i mangiafuoco, quando svolgono spettacolo libero ed estemporaneo nelle pubbliche vie e piazze cittadine, anche in

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modo itinerante, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo, ma giovandosi delle offerte spontaneamente elargite dal pubblico.

2. L’esercizio dell’attività artistica di strada di cui al comma 1° non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché l’area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro, compresi gli interspazi, salvo quanto specificamente previsto al comma 5°. Inoltre, per la propria esibizione, l’artista non può utilizzare strutture particolarmente voluminose quali il palcoscenico, la platea, le sedute per il pubblico, ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa.

3. Non rientrano nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell’ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su determinati ambiti posizionati in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell’esposizione e della vendita.

4. Le attività degli artisti di strada devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, senza arrecare intralcio ai veicoli e ai pedoni e non devono ostacolare le attività dei servizi pubblici, l’accesso agli uffici, agli esercizi commerciali e alle abitazioni. L’artista non può svolgere il proprio spettacolo per più di un’ora nel medesimo luogo, trascorsa la quale ha facoltà di proseguire l’esibizione ad una distanza non inferiore a metri 100 lineari dall’anzidetto luogo.

5. Ai “mangiafuoco” e a coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e materie incendiabili è vietato l’utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella categoria “A” del D.M. 31 luglio 1934. I mangiafuoco non possono esibirsi ad una distanza inferiore a 30 metri da edifici aperti al pubblico e devono attrezzarsi in modo che il pubblico rimanga a debita distanza di sicurezza nei momenti in cui sono prodotte fiamme. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all’artista di dotarsi di ogni idoneo dispositivo di sicurezza finalizzato ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi.

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6. L’artista di strada è sempre responsabile di eventuali danni, che possano essere causati dalla sua esibizione al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata. Egli deve lasciare il luogo della propria esibizione in condizioni di igiene, decoro e pulizia, ove necessario provvedendo al lavaggio del selciato; in particolare, al termine dell’esibizione, ciascun artista ha l’obbligo di verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.

7. Agli artisti di strada è inoltre vietato:

a) esercitare attività sonore (che non si configurino come manifestazioni temporanee) prima delle ore 9 nei giorni infrasettimanali e delle ore 10 nelle domeniche, nonché dopo le ore 23 di ogni giorno, salvo provvedimento abilitativo di deroga specifica;

b) utilizzare amplificatori che producano un eccessivo aumento del volume sonoro, tale da recare disturbo alle persone;
c) soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 50 lineari dagli ospedali e dalle case di cura, nonché dalle scuole e dalle biblioteche negli orari in cui esse sono in attività;

d) disturbare i riti religiosi o le attività di pubblico spettacolo che si tengono sia in ambienti chiusi sia in spazi aperti;
e) formare gruppi composti da più di otto persone che si esibiscono contemporaneamente nello stesso luogo;

f) l’uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo; g) importunare i passanti con richieste di offerte.

8. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi e riconosciuti dalle Amministrazioni comunali, aventi caratteristiche di manifestazioni temporanee, potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l’arte di strada in deroga alle norme dettate nei commi precedenti.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 125,00

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