Normativa Generale

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INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL'ATTIVITA' ESPRESSIVA
NON COMMERCIALE "A CAPPELLO"

Il DPR. del 28 maggio 2001 n.311 all'articolo 6 abroga i commi primo e secondo dell'art.121 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ben noto fino dagli anni '90 a chi lavora in strada, in quanto presupposto sul quale andavano effettuate le richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi e le richieste di permesso per le esibizioni.
La pubblicazione del Decreto di abrogazione del Presidente della Repubblica è avvenuta il 2 agosto 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.178 e, di conseguenza, è divenuta legge su tutto il territorio nazionale dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Noto l'obiettivo dichiarato nelle premesse che descrivono i contenuti del decreto, ovvero la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS, si suppone che i Comuni adottino, quale conseguenza, regolamenti atti a semplificare le procedure di concessione degli spazi per lo spettacolo di strada.

Tuttavia, viste le diverse interpretazioni che i Comuni italiani hanno dato al Decreto, informazioni dettagliate vanno richieste, volta per volta, al Comune in cui si intende esercitare l'attività artistica di strada.

Vediamo in dettaglio quali sono stati gli effetti dell'abrogazione con la quale l'attività espressiva di strada è stata riformata nel 2001. Cona la vecchia normativa, precedante al 2001, in tutti i Comuni italiani era possibile richiedere un permesso temporaneo per esercitare l'Arte di Strada solo se in possesso dell'iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi, rilasciata dal proprio Comune di residenza. Di seguito riportiamo l'articolo del TULPS a cui faceva riferimento detta iscrizione, il 121 appunto.

 

T.U.L.P.S.
Capo V Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
121

Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art.11 né a quella preveduta dal capoverso dell'articolo 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
È vietato il mestiere di ciarlatano.


Il 28 maggio 2001, a seguito dell'introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica n.311, il Registro di cui sopra è stato abolito. Riportiamo il contenuto dell'articolo 6 del DPR che, tra le abrogazioni, colpisce il 1° e 2° comma dell'art. 121 del TULPS. Resterà invariato l'ultimo comma di questo articolo che prevede il divieto di esercitare l'attività di "Ciarlatano"

 

D.P.R. n°311 - 28 maggio 2001
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ... (omissis) ...
Art. 6
Abrogazioni

1) Ai sensi dell' art.20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: ... (omissis) ...
b) Gli articoli 84, 93, primo comma 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma , 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773; ... (omissis) ...

 

Alla luce di questa nuova situazione legislativa divengono ancora più necessarie e legittime le iniziative delle singole amministrazioni comunali. Perciò l'azione politica della FNAS, oltre a sostenere l'approvazione di eventuali disegni d, va nella direzione di incoraggiare gli enti locali all'adozione di specifi regolamenti volti a garantire ed incoraggiare il libero esercizio dell'arte di strada.

 

NORMATIVA NAZIONALE

Con legge del 22 novembre 2017, n. 175, denominata "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017, l'ordinamento italiano si è in parte adeguato al cambiamento del settore. Nel testo, per la prima volta, viene riconosciuto, all'art. 1, comma 3, lettera e, l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani.

 

DECRETI MINISTERIALI

L’Istanza presentata al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dalla FNAS diviene un Decreto e lo Spettacolo di Strada entra a pieno titolo tra le attività dello spettacolo viaggiante.

E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 79 del 6 Aprile 2005, il Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005, secondo il quale lo spettacolo di strada se esercitato con un'apposita licenza rilasciata dal comune di residenza (che si ottiene in modo davvero semplice e senza alcun costo), può rientrare a tutti gli effetti nella legislazione dello spettacolo viaggiante (assieme a Giostre e Circhi).

Questo ad esempio fa in modo che chi esercita con la propria licenza e partita Iva (come artista singolo) non sia più soggetto ENPALS ma INPS e possa pagare i contributi a forfait, contributi che gli verranno riconosciuti a prescindere dalle giornate lavorative svolte.
Per le associazioni culturali, i soci (che si qualificano come co-titolari della licenza) non dovranno più ottenere nessun "nulla osta" dal'ENPALS per l'attività svolta dall'associazione stessa, se e in quanto amatoriale. In oltre, come forse saprete, lo spettacolo viaggiante riserva moltissimi vantaggi sotto il profilo normativo per quanto riguarda trasporti, contabilità, sbigliettamento, regime contributivo ecc...

Le limitazioni (imposte) sul numero degli scritturati (che deve essere inferiore a 8 ) e sul numero delle repliche annue (inferiori a 150), sono state necessarie per attribuire all’esercizio un carattere strettamente legato all’ “artigianato dello spettacolo” e per distinguerlo dal resto delle attività dello spettacolo viaggiante.

Il Decreto Ministeriale 12 Novembre 2007 stabilisce l'ammissibilità di un contributo pubblico alle attività di promozione dell'arte di strada, fino al 30% delle spese sostenute.

 

IL SISTEMA PREVIDENZIALE

Con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. n. 284 del 6/12/2011), l'Enpals viene soppresso e le funzioni assorbite dall' INPS. 

Come funziona la previdenza nel nostro settore? quali sono i costi e i benefici previsti dall'attuale sistema di previdenza per i lavoratori dello spettacolo?

Ecco un piccolo vademecum curato dalla FNAS.

 

NORMATIVA REGIONALE

PIEMONTE

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada

Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17

Modifiche Apportate con B.U. 12.04.2007

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PUGLIA

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada

Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 14

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LAZIO

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada

Legge Regionale 23 novembre 2022, n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022. DISPOSIZIONI VARIE

https://www.buskersinrome.com/2022/11/14/alla-regione-lazio-approvato-lemendamento-per-la-valorizzazione-dellarte-di-strada/