Statuto

STATUTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 29-11-2016

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e sede
Il presente statuto è adottato dalla Federazione Nazionale delle Arti in Strada (acronimo ufficiale FNAS), già costituita in data 5 maggio 1999. L'Associazione ha la sua sede centrale in Roma via di Villa Patrizi 10 e potrà avere sedi organizzative decentrate. L’organo amministrativo, qualora necessario, potrà trasferire la sede legale nell’ambito del territorio nazionale, nonché istituire e/o sopprimere sedi organizzative decentrate e unità locali in genere.
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Premesse e Definizioni
Per Arte di Strada si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e/o retribuzione e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico.
Per Spettacolo di Strada si intendono tutte le forme performative organizzate che si svolgono nel contesto degli spazi aperti pubblici in cui sussista, tra artista ed ente organizzatore, un accordo definito che obblighi entrambe le parti a precisi adempimenti contrattuali
Per Settori si intendono gli ambiti di esercizio della propria attività da parte dei soci e sono: 1) arte di strada e libera espressione 2) esercizio professionistico dello spettacolo di strada 3) promotori e organizzatori 4) circo contemporaneo 5) danza urbana e nuove forme espressive. Ogni socio, all'atto di iscrizione, dichiara i due settori di attività prevalente esclusivamente per i quali esprimerà la propria preferenza in fase di voto.

Articolo 3 - Finalità e obiettivi
L’associazione rappresenta, tutela e supporta tutte le forme in cui possono essere esercitate o promosse l’arte di strada e lo spettacolo di strada come sopra definiti.
Nello specifico l'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha carattere di assoluta apartiticità, e si propone di:
a) Promuovere la cultura e la fruizione dell'arte negli spazi pubblici quale momento di aggregazione sociale della collettività, promozione sociale, integrazione con il patrimonio architettonico, monumentale e sviluppo del turismo culturale; coordinare e potenziare a livello nazionale le iniziative intraprese dagli enti di promozione delle arti associate; ottenere i riconoscimenti istituzionali, coordinare e potenziare le attività artistiche e performative sia di Compagnie professionali, sia di associazioni e singoli artisti;
b) promuovere la diffusione delle forme artistiche negli spazi pubblici, quale risorsa per la promozione sociale, integrazione delle diversità culturali, deterrente alle discriminazioni nei confronti di cittadini svantaggiati o che vivono condizioni di disagio e marginalità. In particolare l'associazione promuove l'attività all'interno di strutture scolastiche, ospedaliere e penitenziarie (a puro titolo d'esempio, e senza esclusione di quelle non citate) così come nelle situazioni di conflitto sociale, le iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni di vita dei "bambini di strada" e alla salvaguardia dell'infanzia a rischio.
c) promuovere iniziative nelle idonee sedi atte a favorire il libero esercizio non commerciale delle arti negli spazi urbani così come lo sviluppo di condizioni favorevoli all’esercizio di esse in forma professionistica, valorizzando la dignità professionale e garantendo parità di trattamento con le altre categorie di riferimento;
d) rappresentare nei confronti delle Autorità pubbliche e private, dei terzi e delle altre Associazioni, tutti i Soci e tutti i Tesserati, sostenendo il valore sociale, etico, formativo e culturale della loro attività o del loro impegno
e) studiare e risolvere problemi artistici, organizzativi e culturali relativi allo sviluppo di tutte le forme performative rappresentate e in tutte le sue manifestazioni e forme
f) raccogliere ed elaborare notizie, dati, memorie storiche e qualsiasi altra documentazione che sia relativa all'attività svolta nel tempo nell’ambito delle arti e dello spettacolo di strada, e ciò anche al fine di fornire elementi di studio e conoscenza ad università, istituti scolastici ed organismi culturali in genere;
g) provvedere a tutte le iniziative ed incombenze ad essa attribuite per legge o norme assimilate.
h) partecipare a reti nazionali e internazionali, prendendo parte a progetti ed iniziative coerenti con gli scopi statutari, anche facendosi promotore in prima persona di iniziative
i) affiancare soggetti pubblici e privati attraverso consulenza, assistenza e supporto per la risoluzione di questioni politiche, normative e pratiche
l) agire in ogni altra modalità possibile coerente con gli scopi statutari, in considerazione di ogni possibile sviluppo tecnologico futuro che interessi e coinvolga gli ambiti rappresentati.
Per conseguire gli scopi associativi, l’associazione potrà:
a) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media
b) organizzare incontri e seminari, summit e corsi di formazione
c) realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie
d) promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello
e) promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese anche sulla base di apposite convenzioni;
f) assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza e di indagine
g) organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere
h) agire in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei propri soci nonché richiedere di poter essere ammessa ed ascoltata come parte civile, anche in procedimenti riguardanti terzi, in ordine alle questioni inerenti al proprio ambito di attività. L’associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi.
i) L’associazione, ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie e internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

Articolo 4 - Regolamento e Codice Etico
Il presente Statuto è integrato dai Regolamenti e dai Codici Etici promulgati dal Consiglio Direttivo Nazionale. L’adesione alla Federazione comporta obbligatoriamente l’impegno al rispetto di questi strumenti normativi, che pertanto devono essere intesi come parte integrante del presente statuto.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 5 - Associati
Sono Soci ordinari
- i singoli artisti, persone fisiche e/o imprese individuali, che esercitano la propria arte performativa negli spazi pubblici (“Artisti”);
- gli artisti e i promotori che esercitano, in forma aggregata e/o associata (in qualunque forma giuridica), la propria arte performativa negli spazi pubblici o che ivi promuovono spettacoli e altre attività finalizzate alla loro valorizzazione (“Associazioni”);
Sono Soci benemeriti
- le persone, le istituzioni e gli enti pubblici e privati che su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Federazione.
Sono Soci sostenitori
- tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che volontariamente concorrano al sostentamento della Federazione con elargizioni, contributi o altre forme di intervento o collaborazione.
Sono Tesserati FNAS
- i soci delle singole associazioni federate FNAS, i quali, con l’adesione delle rispettive Associazioni, dichiarano di aderire ai principi della Federazione.
I diritti riconosciuti per legge ai soci e l’accesso alle convenzioni e ai servizi della Federazione è riservato soltanto ai soci ordinari. Il Consiglio Direttivo può predisporre e promuovere specifici servizi per le altre categorie di soci e per i tesserati.

Art. 6 - Associazioni federate
Le associazione federate sono rappresentate dal loro Presidente che agisce in nome e per conto del proprio ente. Le associazioni possono, previo pagamento delle rispettive quote associative, iscrivere direttamente alla Federazione anche ed esclusivamente i componenti del proprio Consiglio Direttivo. Valgono e si applicano per loro tutte le disposizioni che regolano la partecipazione e i diritti dei Soci Ordinari. La Federazione rappresenta a livello locale, nazionale ed internazionale tutti i soci e tutti i tesserati.
Per le associazioni la Federazione può predisporre specifici servizi dedicati. I soci ordinari delle singole associazioni federate acquisiscono la qualifica di tesserati e non concorrono ad incrementare il libro soci nazionale. Non è possibile l’accumulo di iscrizione come socio ordinario e come socio dirigente dell’associazione federata.

Art. 7 - Diritti dei soci ordinari
Ciascun socio ordinario ha i seguenti diritti, in forma diretta o indiretta e in conformità delle specifiche previsioni:
- diritto di partecipazione, discussione e voto alle assemblee di riferimento; per l’eleggibilità attiva occorre essere in regola con la quota associativa e aver maturato almeno 6 mesi di anzianità
- diritto di elettorato attivo, a condizione che il socio sia adempiente con il pagamento della quota associativa e risulti regolarmente iscritto da almeno 6 mesi
- diritto di elettorato passivo, secondo i requisiti di età e anzianità specificamente previsti;
- diritto di partecipazione all’attività associativa;
- diritto a ricevere in maniera trasparente informazioni sulle azioni messe in atto dagli organi direttivi e, in specie, qualora vadano a compiersi operazioni particolarmente onerose per il patrimonio dell'associazione o nel caso di alleanze strategiche con altre organizzazioni, enti o movimenti.
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa; nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, dei servizi offerti direttamente dalla Federazione, con le modalità e le forme determinate dal Consiglio stesso.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato
La qualifica di associato viene meno per decesso, recesso, morosità o in seguito a provvedimenti disciplinari; l'esclusione ed i provvedimenti disciplinari sono adottati per gravi e giustificati motivi alla luce delle norme statutarie e del Codice Etico dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale previo parere, se istituito, del Collegio dei Probiviri.

TITOLO III – SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 9 - Struttura associativa
La struttura associativa si articola in un livello nazionale e in rappresentanze territoriali. I soci possono esercitare i propri diritti, secondo le specifiche previsioni, a livello nazionale o a livello territoriale. Le volontà espresse nelle sezioni territoriali vengono rappresentate al nazionale in forma indiretta, per il tramite del proprio Delegato Territoriale direttamente eletto dai soci ordinari, o in forma diretta nei casi contemplati dal presente statuto.

Articolo 10 - Sezioni territoriali
La Federazione assicura la sua presenza sul territorio tramite le Sezioni Territoriali stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo criteri geografici. Le Sezioni Territoriali sono parte integrante della Federazione e saranno di conseguenza tenute al rispetto del presente Statuto. Le Sezioni Territoriali sono presiedute dal Delegato Territoriale, il quale rappresenta in sede di Assemblea Nazionale i soci della Sezione Territoriale. Il Delegato Territoriale potrà farsi coadiuvare in ambito locale da altri organi (collaboratori).
La Sezione Territoriale non ha autonomia e identità fiscale e deve rispettare i termini citati nel presente Statuto. Non è escluso che le Sezioni Territoriali possano munirsi di autonomo atto costitutivo e relativo statuto, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Consulte
Il Consiglio Direttivo Nazionale può creare strutture consultive trasversali, aggregando categorie di soci tanto per qualifica che per settore. Detti organi non sono dotati di autonomia giuridica e hanno unicamente funzione consultiva e di orientamento dell’attività del Consiglio. Il Consiglio Direttivo Nazionale può individuare uno o più interlocutori in seno alla consulta che fungano da portavoce. Gli appartenenti alle Consulte possono essere destinatari di specifici servizi.

TITOLO IV – ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI

Articolo 12 - Organi dell'associazione
Sono organi della FNAS:
- il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale (PN e VPN)
- il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
- l’Assemblea Nazionale dei Delegati (AND)
- I Delegati Territoriali (DT)
- le Assemblee Territoriali dei Soci (ATS)
- Il Direttore Generale o Segretario Nazionale (DG)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)
- Il Collegio dei Probiviri (CPV)

Articolo 13 - Il Presidente e il Vice Presidente
L’Assemblea Nazionale dei Delegati elegge fra i componenti eletti del Consiglio Direttivo Nazionale un Presidente ed eventualmente, su istanza del consiglio stesso, un Vicepresidente. Sempre su istanza del Consiglio Direttivo Nazionale e qualora si manifestassero, difficoltà, impedimenti o importanti ragioni di opportunità, il Presidente potrà essere straordinariamente scelto al di fuori dei membri del Consiglio, individuato tra figure in grado di garantire coesione, prestigio e terzietà super partes.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, quest’ultimo sarà sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Nazionale. La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi ed il potere di firma spettano al Presidente nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio Nazionale specifici incarichi, ciascuno nell’ambito dei compiti ad essi attribuiti. Il Presidente potrà delegare il Vicepresidente, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed i Delegati delle Sezioni Territoriali alla trattazione ed alla conclusione di singoli atti o categorie di atti. Potrà inoltre compiere qualsiasi operazione bancaria. Il Presidente deve procedere alla scelta di uno o più nominativi da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina del Direttore Generale. In caso di parità di voto, il suo voto vale doppio.
Il Presidente, in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, interviene erogando sanzioni disciplinari in caso di comprovata urgenza con delibera soggetta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, intrattiene i rapporti con i terzi.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da cinque (5) membri, uno per settore ex art. 2, eletti dai soci ordinari FNAS tra i propri soci che, al momento della candidatura, risultino regolarmente iscritti senza interruzione per almeno un intero anno solare.
I Soci Ordinari potranno direttamente esprimere, nell’ambito dei Settori indicati in fase di iscrizione, il proprio voto, con gli strumenti (eventualmente informatici e/o tecnologici) che verranno di volta in volta reputati idonei dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della partecipazione, tempestività, segretezza e rappresentatività di ogni socio. In alternativa a quanto sopra, i Soci Ordinari potranno conferire per iscritto apposito mandato rappresentativo ai propri Delegati Territoriali, i quali espliciteranno i voti dei singoli soci in fase di scrutinio e, comunque, con le modalità e tempistiche convenute dal Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale saranno eletti con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica per quattro (4) anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due (2) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea, inoltre stabilisce annualmente la quota associativa che ogni socio deve versare. Ogni Consigliere è referente responsabile dell'attuazione del programma per il proprio settore di competenza.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, il Direttore Generale. In caso di parità di voto prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri. Può altresì affidare incarichi e rappresentanze specifiche a soci che abbiano particolari competenze professionali. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale nominare un Coordinatore dei Delegati Territoriali che avrà funzione di vigilanza e collegamento tra la Sede Nazionale e le varie Sezioni Territoriali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale di norma viene convocato dal Presidente, ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee, compresa la convocazione telematica, con adeguato preavviso.
In caso di particolare urgenza, è ammessa la riunione indiretta del Consiglio Direttivo Nazionale, tramite l’utilizzo di mezzi informatici, quali la video conferenza, sistemi telefonici e/o tramite posta elettronica, e le deliberazioni adottate saranno valide a tutti gli effetti.
In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale viene integrato dal primo dei non eletti nel settore corrispondente. In caso non ce ne fossero, lo stesso provvede alla sua sostituzione con la formula della cooptazione, fino alla prima Assemblea, che provvederà alla ratifica e/o ad eleggere un nuovo consigliere. Esso delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 15 - L’Assemblea Nazionale dei Delegati
La convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati dovrà essere effettuata, a mezzo raccomandata a/r ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nei confronti dei Delegati Territoriali, almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, con indicazione degli argomenti all’Ordine del giorno, nonché data, l’ora ed il luogo ove si terrà l’Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Spetta all’Assemblea deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, approvare il programma operativo di massima ed i progetti evolutivi della Federazione, nonché indicare le linee generali di comportamento per meglio perseguire gli scopi sociali, deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione. L’Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno, oppure ne sia fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Delegati Territoriali o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Della convocazione dell’Assemblea saranno informati tempestivamente tutti i soci, mediante pubblicazione della convocazione stessa sul portale web della Federazione.
L’Assemblea è composta dai Delegati Territoriali con diritto ad un voto ciascuno. L’Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, oppure in mancanza di questo, in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza presente. E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro Delegato Territoriale per iscritto; ogni Delegato della Sezione Territoriale non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall’Assemblea stessa. Le modalità di votazione avverranno per alzata di mano con prova contraria. Sarà a scrutinio segreto ogni qualvolta lo decidesse l’Assemblea, per particolari deliberazioni; la procedura verrà stabilita dal Presidente dell’Assemblea, sentita l’Assemblea stessa. Le decisioni dell’Assemblea possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Delegato Territoriale il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dell’Assemblea adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati Territoriali, non computandosi le astensioni.

Articolo 16 - I Delegati Territoriali
Il Delegato Territoriale è nominato per la prima volta dal Presidente Nazionale, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Delegato della Sezione Territoriale deve entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, indire l’Assemblea della Sezione Territoriale, per l’elezione del successivo Delegato. La durata della carica di Delegato è di 4 (quattro) anni.
La Federazione conferisce mandato al Delegato Territoriale affinché raccolga le adesioni nell’ambito della Sezione Territoriale. Egli dovrà presiedere l’Assemblea dei soci della Sezione Territoriale e dovrà fungere da tramite tra i soci residenti – o con la sede – nella Sezione e la Sede Nazionale.
Il Delegato Territoriale dovrà promuovere ogni utile attività compatibile con gli scopi della Federazione, nel rispetto del presente Statuto. Qualsiasi obbligazione attiva o passiva del Delegato Territoriale dovrà essere autorizzata preventivamente dal Presidente Nazionale, il quale dovrà tempestivamente informarne il Consiglio Direttivo ed ottenere nulla osta, anche attraverso le modalità telematiche previste dallo Statuto.
I Delegati Territoriali dovranno nello specifico svolgere i seguenti compiti:
- curare l’attività di tesseramento;
- promuovere e sviluppare le politiche associative a livello locale;
- garantire, nei modi e con le procedure migliori, la partecipazione diretta dei soci all'attività della Federazione:
- rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche locali;
- sviluppare le strutture dell'associazione e promuovere il tesseramento;
- organizzare le attività ed i servizi offerti ai soci dell'associazione;
- organizzare la vita associativa locale, nel rispetto di principi di democrazia e partecipazione previsti dal presente Statuto.
I delegati rappresentano presso il Consiglio i soci appartenenti alla propria Sezione e garantiscono al Consiglio la trasmissione delle richieste e dei riscontri dei soci. I Delegati Territoriali indicono le Assemblee territoriali e provvedono alla redazione dei verbali corrispondenti. Sono eleggibili come Delegati i soci che, al momento della candidatura, risultino regolarmente iscritti senza interruzione negli ultimi 2 anni.

Articolo 17 - Le Assemblee Territoriali dei soci
Le Assemblee delle Sezioni Territoriali eleggono i Delegati Territoriali.
Esse sono indette obbligatoriamente a questo scopo. Le assemblee possono essere liberamente indette tutte le volte che il Delegato lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo degli iscritti alla sezione. Le volontà espresse dalle Assemblee territoriali sono rappresentante al Consiglio per il tramite del Delegato corrispondente. La sede deve essere determinata nell'atto di convocazione.
L’Assemblea della Sezione Territoriale è composta da Artisti e Associazioni, rispettivamente con residenza e sede presso la Sezione Territoriale. Ciascuna Associazione parteciperà all’assemblea attraverso il proprio rappresentante legale, o suo delegato, il quale avrà diritto ad un voto più un altro voto per ciascun consigliere eventualmente tesserato. L’Artista potrà intervenire in assemblea personalmente, o tramite delegato, ed avrà diritto ad un voto.
L’Assemblea sarà convocata dal Delegato Territoriale con qualsiasi mezzo, anche informatico e tecnologico, idoneo a garantire a tutti gli aventi diritto adeguata e preventiva informazione (a titolo esemplificativo, mediante pubblicazione della convocazione sul sito internet della Federazione).
Per i quorum costitutivi e deliberativi, valgono le regole dettate dal presente statuto per l’Assemblea Nazionale dei Soci.

Articolo 18 - Il Direttore Generale o Segretario Nazionale
Su segnalazione del Presidente e con l’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto un Direttore Generale; quest’ultimo dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è passibile di rielezione. Il Direttore Generale, su incarico del Presidente, è dotato di ampi poteri di rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi, potrà dunque assumere obbligazioni in nome e per conto della Federazione stessa, sottoscrivere atti e convenzioni, compiere operazioni bancarie. Il Direttore Generale gestisce il patrimonio associativo, cura e sovrintende ad ogni iniziativa necessaria per il raggiungimento degli scopi associativi fatti salvi i poteri affidati al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Direttore Generale potrà assistere ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale senza potere di voto. Parimenti potrà assistere e partecipare ai lavori assembleari senza potere di voto. Il Direttore Generale non può contemporaneamente ricoprire, altre cariche istituzionali previste dal presente statuto.

Per l’attività del Direttore Generale è prevista apposita retribuzione, definita da determinazione del Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dei regolamenti specifici. Il Direttore Generale può dotarsi di un proprio staff di collaboratori con cui realizzare i compiti assegnati dal proprio mandato. L'individuazione dei collaboratori, la definizione dei compiti e la determinazione dei compensi, su proposta del Direttore Generale, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori
Qualora se ne ravvisi l’opportunità, l’Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Esso è composto da tre (3) membri effettivi, di cui uno viene nominato dal Presidente e due componenti, eletti con la maggioranza di almeno la metà dei voti, per delibera, dell’Assemblea dei Delegati. Durano in carica quattro (4) anni con possibilità di rielezione. Il Collegio dei Revisori dei Conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, approva preventivamente il bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere senza potere di voto alle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale. I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Articolo 20 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è organo facoltativo composto da 3 membri effettivi e due supplenti e viene eletto, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o se richiesto dalla maggioranza dei Delegati, dall’Assemblea Nazionale. Il Collegio al proprio interno elegge il Presidente e, entro novanta giorni dalla nomina, adotta all'unanimità un regolamento di funzionamento interno da comunicarsi ai consiglieri direttivi ed alle sezioni territoriali. Il Collegio dei Probiviri, fatte salve le competenze del Collegio dei Revisori, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti adottati e dirime eventuali controversie insorte all'interno della associazione. Il Collegio dei Probiviri, con decisione motivata, se non dispone il proscioglimento dagli addebiti, può irrogare le seguenti sanzioni in ragione della gravità e del tipo di inadempimento ascrivibile al soggetto responsabile:
- Richiamo motivato
- Censura
- Sospensione temporanea fino a 4 mesi dalle cariche sociali
- Sospensione temporanea del diritto di voto e di intervento
Il Collegio dei Probiviri, con decisione motivata ed in caso di inadempimenti gravi, può sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale una proposta di esclusione degli associati o di revoca da cariche o incarichi associativi. I membri del Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche statutarie. In caso di cessazione dalla carica di uno dei membri effettivi subentrerà nel Collegio il supplente con la maggiore anzianità associativa.

Articolo 21 - Limite ai mandati
Le funzioni di Presidente e di Direttore Generale non possono essere ricoperte per un periodo superiore a due (2) interi mandati consecutivi. Coloro che abbiano ricoperto dette cariche per due (2) interi mandati consecutivi possono essere rieletti nelle predette cariche solo dopo il decorso di almeno quattro anni.

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 22 - Entrate dell'associazione
Le entrate dell'Associazione Nazionale sono rappresentate:
- dai proventi delle quote associative e da eventuali contributi richiesti ai soci e deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale,
- dalle convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi associativi, con enti pubblici, privati, associazioni e persone;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti al patrimonio della associazione,
- da sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci.
- dalla partecipazione a bandi nazionali ed internazionali
- da occasionale attività commerciale per servizi a terzi (persone fisiche e giuridiche) limitatamente a beni e servizi compatibili con le finalità statutarie e approvate dal Consiglio Direttivo
- da ogni altra forma compatibile con la propria natura associativa e finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari

Articolo 23 - Esercizio Sociale e Bilancio annuale
L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascuno anno.
Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo Nazionale deve approvare un bilancio annuale composto da uno stato patrimoniale, dal conto economico e da una relazione sulla gestione che rispettino i principi di redazione previsti dal codice civile e le disposizioni specifiche che regolano le associazioni rappresentative a livello nazionale e ogni altra norma di legge applicabile. Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Direttore cura la comunicazione del progetto di bilancio ai componenti del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo Nazionale almeno 15 giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione.

Articolo 24 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra i soci e dovrà essere reinvestito annualmente per attività afferenti l'oggetto sociale e/o di pubblica utilità. È sempre ammesso il rimborso delle spese per le attività istituzionali, secondo i termini definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Libri Sociali
Presso la sede operativa nazionale dell'Associazione sono conservati, oltre l'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle vigenti leggi nonché i seguenti libri sociali:
- Libro verbali Assemblea Nazionale dei delegati
- Libro verbali Consiglio Direttivo Nazionale
- Libro verbali Assemblea Territoriale dei soci

Articolo 26 - Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea Nazionale dei delegati con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
In caso di scioglimento, determinato per qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale. In ogni caso i proventi delle attività dell'associazione non sono divisibili né direttamente né indirettamente tra gli associati. Il patrimonio eventualmente residuato, dedotte eventuali anticipazioni eseguite in precedenza dai soci e contabilizzate, sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, con finalità analoghe o per fini di utilità collettiva nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 27 - Modifiche dello Statuto
La revisione e/o le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale dei delegati con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al precedente art. 15.

Articolo 28 - Rinvio a norme di legge e disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio ai Regolamenti, ai Codici Etici, alle disposizioni contenute dal Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.
Il presente statuto entra in vigore il 1 gennaio 2017 e sostituisce integralmente ogni testo precedente.

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