Normative

Che cosa dicono le leggi

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INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL'ATTIVITA' ESPRESSIVA

NON COMMERCIALE "A CAPPELLO"

Il DPR. del 28 maggio 2001 n.311 all'articolo 6 abroga i commi primo e secondo dell'art.121 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ben noto fino dagli anni '90 a chi lavora in strada, in quanto presupposto sul quale andavano effettuate le richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi e le richieste di permesso per le esibizioni.
La pubblicazione del Decreto di abrogazione del Presidente della Repubblica è avvenuta il 2 agosto 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.178 e, di conseguenza, è divenuta legge su tutto il territorio nazionale dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Noto l'obiettivo dichiarato nelle premesse che descrivono i contenuti del decreto, ovvero la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS, si suppone che i Comuni adottino, quale conseguenza, regolamenti atti a semplificare le procedure di concessione degli spazi per lo spettacolo di strada.

Tuttavia, viste le diverse interpretazioni che i Comuni italiani hanno dato al Decreto, informazioni dettagliate vanno richieste, volta per volta, al Comune in cui si intende esercitare l'attività artistica di strada.

Vediamo in dettaglio quali sono stati gli effetti dell'abrogazione con la quale l'attività espressiva di strada è statat riformata nel 2001. Cona la vecchia normativa, precedante al 2001, in tutti i Comuni italiani era possibile richiedere un permesso temporaneo per esercitare l'Arte di Strada solo se in possesso dell'iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi, rilasciata dal proprio Comune di residenza. Di seguito riportiamo l'articolo del TULPS a cui faceva riferimento detta iscrizione, il 121 appunto.

T.U.L.P.S.
Capo V Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
121

Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art.11 né a quella preveduta dal capoverso dell'articolo 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
È vietato il mestiere di ciarlatano.

Il 28 maggio 2001, a seguito dell'introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica n.311, il Registro di cui sopra è stato abolito. Riportiamo il contenuto dell'articolo 6 del DPR che, tra le abrogazioni, colpisce il 1° e 2° comma dell'art. 121 del TULPS. Resterà invariato l'ultimo comma di questo articolo che prevede il divieto di esercitare l'attività di "Ciarlatano"

D.P.R. n°311 - 28 maggio 2001
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ... (omissis) ...
Art. 6
Abrogazioni

1) Ai sensi dell' art.20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: ... (omissis) ...
b) Gli articoli 84, 93, primo comma 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma , 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773; ... (omissis) ...

Alla luce di questa nuova situazione legislativa divengono ancora più necessarie e legittime le iniziative delle singole amministrazioni comunali. Perciò l'azione politica della FNAS, oltre a sostenere l'approvazione di eventuali disegni d, va nella direzione di incoraggiare gli enti locali all'adozione di specifi regolamenti volti a garantire ed incoraggiare il libero esercizio dell'arte di strada.

MODELLO DI REGOLAMENTO IDEALE

Scarica la proposta di modello ideale di regolamentazione dell'arte di strada che la FNAS propone ai Comuni, ferma la disponibilità della Federazione ad accompagnare le amministrazioni con una consulenza specifica e personalizzata

LEGGI REGIONALI

Nel corso del 2003 due iniziative dei consigli regionali di Piemonte e Puglia, hanno reso "libero" l'esercizio dell'arte di strada sui territori comunali delle 2 regioni. I provvedimenti entrano in vigore dal 2004. I comuni di Piemonte e Puglia possono emanare specifici regolamenti in armonia con la legge regionale, e in assenza di questi il territorio è considerato interamente "libero".

PIEMONTE

Valorizazione delle espressioni artistiche in strada

Legge Regionale 15 luglio 2003 n. 17

Modifiche Apportate con B.U. 12.04.2007

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PUGLIA

Valorizazione delle espressioni artistiche in strada

Legge Regionale 25 agosto 2003 n. 14

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SIAE PER IL LIBERO ESERCIZIO

Chi svolge attività di libero esercizio dell'Arte di Strada non può comunque esimersi dall'assolvere agli obblighi di legge in merito alla tutela del diritto d'autore. Deve perciò a versare i diritti sulle opere tutelate che utilizza a qualsiasi titolo nella propria performance. Alcuni uffici SIAE rilasciano un permesso semestrale o annuale che copre a forfè l'attività (ad esempio) del SUONATORE AMBULANTE. Mettiamo qui a disposizione un esempio di PERMESSO rilasciato in provincia di Ferrara.

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NORMATIVA LOCALE

DOVE SI PUO' FAR CAPPELLO
Alcuni Comuni italiani, già prima della DPR 311 ora in vigore, si erano dotati di un Regolamento in grado di superare i limiti della "121", rendendo più semplice la vita agli Artisti. Altre amministrazioni lo stanno facendo adesso. Nella cartella condivisa su DROPBOX potrete visionare (o scaricare) le delibere e i regolamenti delle amministrazioni che riguardano il libero esercizio dell'arte di strada nei rispettivi territori comunali. È possibile che la lista dei "comuni liberi" non sia completa: questi sono i dati raccolti dalla Federazione fino a questo momento. Inoltre non disponiamo ancora di tutti gli atti amministrativi. Gli artisti che volessero esibirsi nelle località qui elencate, sono comunque invitati a prendere contatto con i rispettivi Uffici Cultura e Polizia Municipale. Alcuni numeri utili sono riportati a fianco delle rispettive località. Artisti e pubblici amministratori sono invitati a segnalare regolamenti o delibere adottate da amministrazioni locali non in elenco, modifiche di quelle esistenti, problemi riscontrati nel contatto tra artisti ed Amministrazioni o nell'attività di spettacolo inviandoci una e-mail.

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