Associazionismo

LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E IL REGIME PREVISTO DALLA LEGGE 398

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CARATTERI

Si tratta del modello più diffuso di associazione tra chi utilizza la forma associativa per intraprendere in piccoli gruppi un’attività artistica. E’ tradizionalmente usata anche dalle società sportive dilettantistiche. La configurazione è quella di una Associazione Culturale Senza scopo di Lucro, non riconosciuta ma legalmente costituita con registrazione depositata presso l’ufficio del registro.

Per questo tipo di Ass. Cult. il D.P.R. 633/72 prevede che si possa optare per un regime forfetario di imposizione diretta (IRES, IRAP) in contabilità semplificata. In pratica le tasse che si versano attraverso la dichiarazione dei redditi si calcolano solo sulla base del fatturato annuo (le aliquote, in totale, si aggirano intorno all’1,5 %). Non si è costretti perciò alla registrazione delle fatture di spesa e ad altri adempimenti previsti con il regime ordinario, anche se la redazione di un bilancio annuale e la conservazione, con numerazione progressiva delle fatture emesse e ricevute, sono comunque obblighi previsti dalla Legge 16.12.1991 n°398. Altro adempimento previsto è la compilazione del registro IVA-Minori (reperibile in qualsiasi negozio di forniture per ufficio), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati gli introiti.

La testimonianza della vita associativa, delle attività sociali, del carattere non lucrativo di queste stesse attività e quindi dell’impiego dei profitti derivanti dal fatturato, andrà comunque documentata nei registri dei verbali delle sedute di assemblea e consiglio. L’associazione potrà decidere se il proprio esercizio seguirà l’anno solare oppure avrà un corso diverso, che comunque dovrà completersi nell’arco dei dodici mesi. Nel primo caso il bilancio deve essere approvato dall’assemblea entro il mese di Maggio dell’anno successivo e la dichiarazione dei redditi andrà resa entro Luglio dello stesso anno (con primo acconto di IRES e IRAP entro Giugno e saldo emtro Novembre). Queste scadenze sono soggette spesso a variazioni, quindi siete invitati a informarvi di anno in anno.

I versamenti vanno effettuati attraverso il modello F24, le dichiarazioni rivolgendosi ad un tecnico abilitato o in proprio scaricando il software sul sito www.finanze.it nella sezione agenzia entrate / software.

La Legge 398 prevede la possibilità di ricorrere ad un’opzione forfetaria per il versamento dell’Iva: al posto della dichiarazione annua, redatta sulla base del bilancio (Iva in entrata – Iva scaricabile = credito o debito di Iva), il versamento avviene a forfait. L’importo di Iva da versare è del 50 % di quella in entrata. Anche qui i versamenti si effettuano trimestralmente attraverso il modello F24 da presentare attraverso un istituto bancario abilitato o attraverso un tecnico, o direttamente con procedura on-line (scaricando il software sul sito www.finanze.it nella sezione agenzia entrate / software). I versamenti vanno effettuati entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. Ovvero entro il 16 Maggio avviene il primo versamento per chi ha l’esercizio annuale che si apre a Gennaio).

Per effettuare correttamente il versamento occorre inserire nel modello i dati identificativi nella sezione contribuente e alla sezione erario: nella prima colonna, codice tributo = 6031 per il primo trimestre (6032-33-34 per i trimestri successivi); nella seconda colonna, rateazione = 0101 (poiché si verserà con unica rata); nella terza l’importo del versamento.
L’ufficio SIAE, al quale lo stato ha riconosciuto un potere di vigilanza e controllo, potrà chiedere all’associazione di consegnare in visione il Registro dei Corrispettivi (nel nostro caso sarà sufficiente il “Registro Iva Minori”) o anche una copia delle fatture emesse (NOTA A).

Es: Fattura di 600 € per realizzazione di uno spettacolo

Iva del 10% = 60 €
Totale Fattura = 660 €
Iva da versare = 30 €
IRES+IRAP = 9 €
Totale entrate = 621 €

Le semplificazioni introdotte dalle normative che abbiamo citato, permettono di seguire con estrema facilità tutta la contabilità dell’associazione, senza ricorrere al commercialista, con l’unica eccezione della dichiarazione dei redditi che comunque può essere fatta altrettanto autonomamente (con un po’ d’impegno) magari dopo essersi fatti aiutare al primo esercizio.

Condizione necessaria per usufruire di tutti questi benefici e quella di rispettare il tetto di fatturato di 250.000 € (risoluzione 16.05.2006 n° 63 Agenzia Entrate).

Inoltre il decreto legislativo n°460 del 1997 individua la perdita della qualifica di ente non commerciale nel momento in cui le iniziative che determinano il reddito d’impresa divengono l’oggetto principale della vita associativa, e le attività di tipo commerciale superano l’ammontare degli investimenti sociali operati per finalità istituzionali (non commerciali) dell’associazione stessa.

ITER DI COSTITUZIONE

  1. Il primo passo per la nascita di una associazione è l’ATTO COSTITUTIVO, cioè l’incontro ufficiale dei soci fondatori che individuano gli obiettivi sociali, lo statuto ed eleggono le cariche rappresentative nell’ambito dell’associazione (vedi modello).

  2. Atto costitutivo e statuto vengono portati all’ufficio del registro di zona, e questo sarà sufficiente ai fini della costituzione legale della associazione.

  3. Una volta registrato lo statuto ci si presenta all’ufficio IVA della propria provincia e si chiede l’attribuzione del numero di codice fiscale e partita Iva. La tassa annuale per questa attribuzione è stata di recente soppressa. Nel modulo fornito dall’ufficio abbiamo l’opportunità di segnalare l’opzione per il regime forfettario.

  4. Per completare gli adempimenti che riguardano questa ultima opzione, dovremo inviare una raccomandata all’ufficio imposte dirette e all’ufficio SIAE competenti, per denunciare l’inizio della attività secondo questo regime (modello). La dichiarazione di inizio attività va effettuata subito dopo anche per esteso presso la SIAE, compilando un apposito modulo da loro fornito.

  5. A questo punto, a patto che abbia già regolarizzato il rapporto anche ai fini ENPALS con i propri lavoranti (per questo rimandiamo alle schede apposite), l’Associazione è nata a tutti gli effetti e può avviare l’esercizio d’impresa emettendo fatture.

I costi della costituzione di un’associazione di questo tipo, sono limitati alle 200 € circa della registrazione dello statuto. I tempi variano da uno a due mesi, a seconda della risposta degli uffici (NOTA B)(NOTA C)(NOTA D).

 


LE ASSOCIAZIONI DI AMATORI

Il possesso del certificato di agibilità, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) quando formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa. Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni come descritto più sotto.

Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante. Pertanto i soggetti indicati che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l’Enpals.

Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni ai Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali a condizione che siano vincolate al singolo evento, che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità. Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato) non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta.

In questi ultimi casi colui che provvede all’organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati. Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra specificato.

Si ricorda che, a norma dell’art. 12 della Legge n. 153 del 1969 così come modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennità trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di "trasferta".

L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

La Legge n. 296 del 27/12/2006 all'art 188, prevede infine che per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, siano esenti dalla contribuzione e dal possesso del certificato di agibilità, se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000,00 Euro.

Iscrizione alle Associazioni Nazionali degli Amatori

Il 29 novembre 2002 è stata firmata una convenzione tra la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e l’ENPALS in base alla quale l’Ente riconosce alle compagnie affiliate, come previsto dalla normativa vigente, la non assoggettabilità alla richiesta di certificazione di agibilità, con l’eccezione dei casi in cui siano coinvolti lavoratori dello spettacolo, per i quali le compagnie associate si impegnano ad assolvere i relativi obblighi attraverso la FITA/UILT. In quest’ultima fattispecie, la FITA e la UILT si fanno carico di verificare che le compagnie amatoriali associate abbiano adempiuto all’obbligo della comunicazione di agibilità e dell’avvenuto assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dei predetti lavoratori attraverso la “Procedura Integrata di Denuncia Telematica” realizzata in occasione del FORUM P.A. 2003.

La convenzione è stata stipulata in relazione alle garanzie di serietà e di controllo sulle affiliate offerte dalla FITAe della UILT, federazioni fortemente rappresentative del settore del teatro amatoriale. La FITA e la UILT si impegnano ad effettuare controlli a campione sui propri associati nella misura minima del 10% allo scopo di verificare gli obblighi associativi quali, in particolare, il rispetto del disposto dell’art. 111 bis del Testo unico delle imposte sui redditi. La citata associazione, inoltre, si impegna a comunicare trimestralmente all’Ente l’elenco dei propri affiliati.

In sede di verifica, pertanto, le associazioni aderenti alla FITA/UILT, proprio per il carattere non lucrativo delle attività svolte dalle stesse, non sono tenute ad esibire il certificato di agibilità. Si fa eccezione da quanto precede, naturalmente, nei casi in cui siano coinvolti nelle attività teatrali amatoriali i lavoratori dello spettacolo per i quali le compagnie dovranno esibire l’avvenuta comunicazione all’Ente del certificato di agibilità che potrà essere rilasciato anche attraverso la “Procedura Integrata di Denuncia Telematica”. L’appartenenza dell’associazione alla FITA/UILT dovrà essere verificata dagli uffici successivamente. A questo proposito sarà reso disponibile sulla rete intranet del sito www.enpals.it un collegamento che consenta un’agevole e aggiornata verifica degli associati alla predetta federazione che nelle more potrà essere effettuato presso gli uffici amministrativi della sede nazionale dell’associazione.

FITA, Via di Villa Patrizi, 10, ROMA,Tel. 06/44235178 oppure 06/8847321 (centralino) dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30
www.fitateatro.it

U.I.L.T., Via Pietralba, 37, 39055 LAIVES (Bolzano), Tel. e fax 0471/952650 dalle ore 9:00 alle ore 12:30
www.uilt.it

 


Nota A: E’ possibile che il vostro ufficio SIAE di zona o altro soggetto, vi riferisca di una normativa che impone alle Ass. 398 di effettuare tutte le operazioni di spesa e di incasso superiori alle 100 € tramite conto corrente bancario. Questo è in realtà il contenuto dell’Art.4 del D.M. 26.11.1999 n° 473 decreto attuativo del Ministero delle Finanze a riguardo della già citata Legge 13.05.1999 n° 133, ma si riferisce esclusivamente alle associazioni dilettantistiche sportive, e a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono “attività sportive con l’impegno di atleti non professionisti”.

Nota B: In qualche caso ci è stato riferito della difficoltà incontrata presso alcune banche a proposito dell’apertura di un conto corrente intestato a questo tipo di associazioni, poiché non costituite con atto pubblico (ovvero con il notaio). Ciò dipende da regole interne degli istituti di credito, comunque si sappia che la maggior parte di essi non pone alcuna difficoltà. La prestazione di un notaio è una soluzione sicuramente più onerosa e finisce per essere superflua nel nostro caso, poiché le Associazioni non riconosciute sono perfettamente legali se registrano l’atto e lo statuto costitutivo.

Nota C: Conseguentemente all’inizio dell’attività ci viene attribuito dall’ufficio imposte dirette un numero di conto fiscale: si tratta di un codice attraverso il quale le imprese possono aprire un conto presso il concessionario (ovvero presso una delle banche incaricate della riscossione dei tributi) e al quale esse potranno fare riferimento per agevolare i propri rapporti con il fisco. Nel caso delle nostre associazioni però, visto che non si tratta di vere e proprie imprese, questo codice non è granché necessario e può rimanere inutilizzato.

Nota D: I versamenti di IRES e IRAP vanno effettuati in due tempi. Se l’esercizio segue l’anno solare il primo avviene antro Giugno, entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (porre comunque attenzione alle scadenze fissate anno per anno dal ministero delle finanze) ed è rappresentato dal saldo del tributo riferito all’esercizio passato + l’anticipo relativo all’esercizio in corso (calcolato sulla base dell’imposta pagata per l’anno passato X 0,4). Il secondo versamento avviene entro Novembre e riguarda un secondo anticipo per l’anno in corso (questa volta: imposta passata X 0,6).